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musical instrument details

MUSIC MAN STINGRAY CLASSIC 5 H bass MINT GREEN - Birdseye maple/Acero +Switching

Estimated price for orientation: 1 900 $

Category: Bassi
Class:











Description
Marca: Music Man / OLP Numero di corde: 5
Modello: Stingray Classic 5 Dimensioni: 4/4
Livello: Avanzato Con custodia:
Epoca: Contemporaneo


In vendita causa necessità di monetizzazione questo meraviglioso MUSIC MAN STINGRAY CLASSIC 5H Mint Green, con manico in acero occhiolinato.
PICCOLO SCONTO sul prezzo per pagamento per mezzo BONIFICO BANCARIO anzichè PAYPAL. Specificate nell'eventuale proposta d'acquisto! Grazie.Configurazione classica con humbucker in posizione ponte, 2-band EQ + 3-way pickup selector: Serie/Singlecoil/Parallelo). il preamp e il pickups sono originali, l'aggiunta del sistema di split del pickup non ha influito sull'originalità del basso in quanto ripristinabile al parallelo di partenza senza nessun problema, suono originale infatti selezionando il pickup in modalità parallelo, è semplicemente stata aggiunta la possibilità di lavorare come la versione Stingray5 con serie e singlecoil mode. Il lavoro è stato eseguito da un esperto, contattatemi per info. Ottime le condizioni, solo una piccolissima imperfezione sulla vernice nel lato in alto del body.Di seguito i dettagli di costruzione:
- Model: SR Classic 5-H Bolt-On, 34" Scale, Headed.
- Neck/Fretboard: Birdseye Maple, 5 Strings, Fretted.
- Body: Ash.
- Finish: Mint Green
- Pickups: 1x Music Man (humbucker)
- Circuit: Music Man SR 2-band, 9V.
- Hardware: Silver.
- Original MM SR5 Hard case.Possibilità di prova e/o ritiro zona Modica (RG) o spedizione da concordare.
Solitamente mi affido a MailBoxes MBE sia per l'imballaggio che per la spedizione.
Tel. 3333734862.
CON CUSTODIA ORGINALE SR5
 
N.B. Restituzione e/o rimborso non accettati, consiglio all'acquirente di ritirare l'oggetto "con riserva" al corriere, trattandosi di uno strumento musicale, è delicato durante il trasporto e avvalendosi di questa modalità (accettazione con riserva), sarà possibile avvalersi della responsabilità contro il corriere per eventuali danni durante il trasporto.
I contraenti, nell'ambito della loro autonomia contrattuale possono derogare alla disciplina legale della garanzia per vizi della cosa venduta, con l’inserimento nel contratto di apposita clausola, ammessa dall'art. 1490, II comma, c.c., e debitamente approvata per iscritto ex art. 1341 comma 2 c.c.( “La clausola contenuta nel contratto di vendita di una macchina, limitante l'obbligo del venditore alla sostituzione dei pezzi rotti per accertato difetto del materiale ed escludente il diritto del compratore di chiedere la risoluzione ed il risarcimento dei danni, integra una limitazione della garanzia per vizi, ammessa dall'art. 1490 comma 2 c.c., soggetta a specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.” Cassazione civile, sez. II, 23/03/1993, n. 3418; Cass. 8/10/1976 n. 3345;  Cass. 22/11/1982 n. 6011).
SI CONSIGLIA ALL'ACQUIRENTE DI ACCETTARE IL PACCO DAL CORRIERE "CON RISERVA"!! PER AVVALERSI DI EVENTUALE RISARCIMENTO DAL CORRIERE PER DANNI DOVUTI AL TRASPORTO!!
Secondo la giurisprudenza la garanzia per i vizi è esclusa dalla clausola “vista e piaciuta”  qualora si tratti di vizi riconoscibili e non taciuti in mala fede. La suddetta clausola non può mai essere interpretata come rinuncia a far valere qualsiasi azione sulla qualità e sui vizi della cosa venduta (cfr. Cass. n. 3741, 1979: “La garanzia per i vizi della cosa oggetto della compravendita è esclusa dalla clausola "vista e piaciuta" - la quale ha lo scopo di accertare consensualmente che il compratore ha preso visione della cosa venduta -, qualora si tratti di vizi riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede”). Altra parte della giurisprudenza di merito ritiene che detta clausola sarebbe invece da interpretare come l’impegno ad accettare il bene compravenduto senza alcuna riserva e, pertanto, rinunciando in toto alla garanzia per i vizi; se così non fosse, la clausola verrebbe a perdere ogni incidenza nella disciplina contrattuale in quanto, per i vizi facilmente riconoscibili, l'esclusione della garanzia già è disposta dall'art. 1491 c.c. (cfr. Corte appello Firenze, sez. I 26/01/2011 n. 134).